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Questa Legge prevede, attraverso un bando annuale, il finanziamento di progetti specifici per la creazione di nuove banche del tempo e per specifiche iniziative delle banche del tempo medesime.
Per quanto riguarda il comma 6 dell'art. 5 è stato chiarito con la Regione che le banche del tempo non sono da confondere con il volontariato regolato dalla Legge nazionale 266/91 e dalla Legge regionale 22/93, ma il loro ruolo va inteso secondo l'art.27 della Legge nazionale 53/2000, che pur nella gratuità (senza circolazione di denaro) prevede che si scambi in un rapporto paritario di reciprocità e mutualità. Questo sta evitando di penalizzare i progetti propri delle banche del tempo nella concessione di finanziamenti. All'articolo 4 comma 1 lettera d) la Legge prevede: realizzare l'attività di organizzazione delle banche del tempo di cui all'art.5, comma 6, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore; All'articolo 5 comma 1 lettera a) la Legge prevede: organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo"; All'articolo 5 comma 6 la legge prevede: Per "banche del tempo", ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro. |