|
- Art. 27 - Sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città".
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" 2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche del tempo, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche del tempo e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini e della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche del tempo e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali. Decreto per il "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"(Onlus) n. 460/97. |